TARI

TARI

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari. Nel caso di soggetti residenti, la TARI è intestata all’intestatario della scheda anagrafica. Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. La TARI viene applicata alla superficie calpestabile dell’immobile che si calcola considerando la superficie totale al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

La TARI (Tassa Rifiuti) è dovuta da chi detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte e cioè il proprietario oppure dall’affittuario (detentore) o occupante a qualsiasi titolo; nel caso di detenzione temporanea non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Il Comune invia ai contribuenti gli avvisi di pagamento con allegato F24 della Tassa sui Rifiuti (TARI) con l’indicazione del termine per il versamento. In caso di mancata ricezione dell'F24 per il pagamento della tassa rifiuti (TARI), è possibile inviare una comunicazione via email all'ufficio Tassa Rifiuti, che provvederà ad inoltrare, sempre via posta elettronica, il modulo F24 per il pagamento.

Il contribuente deve presentare la dichiarazione (da presentarsi con apposita modulistica allegata) entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Lo stesso termine vale anche per le denunce di variazione o di cessazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione può essere presentata direttamente agli uffici comunali, oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R o tramite PEC, allegando fotocopia del documento d’identità.

Data ultima modifica: 13 Maggio 2024