Cittadinanza Iure Sanguinis

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis  e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). E’ il caso dei Paesi americani.

In base alla normativa attualmente in vigore, la competenza a ricevere l'istanza (e cioè la domanda, vedi modulistica al fondo) di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dei nostri connazionali, e quindi a verificare i documenti, è data da dove risiede la persona che vuole ottenere il riconoscimento di cui trattasi. Pertanto, se la persona risiede all'estero è solo la nostra Autorità consolare competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (A titolo di esempio: per l'Argentina, se la persona risiede nell'area di competenza del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, questa Autorità sarà competente a ricevere l'istanza e ad analizzare i documenti e non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).
Se invece la persona risiede in Italia (cioè abita ed è registrata ufficialmente nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dove abita) competente a ricevere l'istanza e ad analizzare i documenti è il Sindaco del Comune di cui trattasi.
Pertanto, va da sé che è da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che
non sia presente sul territorio.

I documenti di stato civile richiesti sono:

  • nascita, matrimonio e morte, in copia integrale(1), tradotti integralmente e legalizzati(2), di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue (ovviamente "di morte" per chi è già deceduto)
  • il certificato di non naturalizzazione straniera (3) (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione(3) con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

ATTENZIONEin caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione.

Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro componente della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui va presentato il certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Note:
1) se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.
2) cosa si intende per "tradotti e legalizzati". Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere; Legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.
3) nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.

Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se se ne hanno i requisiti (*), pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.

(*) tra i requisiti:

  • il comune in cui l’avo è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la data della morte dell’avo stesso;
  • la discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.
    Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.
  • in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

Come sopra scritto, la possibilità di presentare istanza al Sindaco si ha solo dopo aver concluso l'iter dell'iscrizione anagrafica, i cui
documenti necessari (codice fiscale, copia del contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate, passaporto e quant'altro) si possono richiedere all'Ufficio Anagrafe a demografici.viverone@ptb.provincia.biella.it.
Si precisa che il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero. (Si fa presente che in alcuni casi non si sono conclusi perché il rivendicante e' sparito dal territorio, rendendosi incontattabile e alla fine irreperibile).
Ritornando alla residenza, l'unica agevolazione che chi rivendica la cittadinanza jure sanguinis ha per l'iscrizione anagrafica rispetto a uno straniero extracomunitario qualunque è che non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
Il passaporto, con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen (l'elenco di questi Paesi si trova facilmente in internet), di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà immediatamente (entro 8 giorni) recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

Per qualunque ulteriore informazione:

UFFICIO DI STATO CIVILE

Comune di Viverone

Via Umberto I, 107

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30

Tel. 0161/987021 int. 5

E-mail: demografici.viverone@ptb.provincia.biella.it

Data ultima modifica: 23 Luglio 2021