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Con la conversione in legge (n. 58/2019) del Decreto "Crescita" è stato re-introdotto l'obbligo, a carico delle aziende che vendono o somministrano alcolici (tra cui anche i pubblici esercizi), di dotarsi di apposita "licenza" rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (è quella che comunemente è nota come "licenza UTIF").

Tale adempimento, obbligatorio fino al 2017, era stato soppresso dalla legge 124/2017 e, pertanto, tutti i pubblici esercizi che sono subentrati o hanno avviato una nuova attività, nel corso degli ultimi 2 anni, sono sprovvisti di "licenza" e, quindi, devono verificare la loro situazione e, se del caso, provvedere a richiederla.

L’obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell’esonero a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 58 del 2019) con effetto retroattivo; di conseguenza anche coloro i quali hanno iniziato l’attività nel corso dell’ultimo biennio dovranno richiedere la licenza sopra citata.

La denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente.

Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.

Con circolare prot.131411/RU del 20 settembre 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale.

In particolare l'Agenzia chiarisce che:

  • gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa (specifico modello allegato da inviare al SUAP del comune di Viverone www.suapbiellese.it); ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici;
  • analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;
  • diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del d.lgs. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio;
  • per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, si ricorda che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del d.lgs. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane;

Si ricorda che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.